AssoAmbiente

News

096/2017/PE

Sulla G.U. n.108 dell’11 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, in vigore dal prossimo 26 maggio.

Il provvedimento disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs 152/06 e smi in relazione a:

  1. istruttoria per il primo rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti – tariffa in Allegato I, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA, le specifiche riduzioni indicate);
  2. all'istruttoria per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata - tariffa in Allegato II, punto 7 del decreto (adottando, nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA, le specifiche riduzioni indicate);
  3. all'istruttoria in caso di modifiche sostanziali (art. 29-nonies, comma 2 TUA) in una istallazione già dotata di AIA, in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o con autonomo provvedimento (art. 29-octies, comma 4 TUA) – tariffa in Allegato I, punto 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto;
  4. all'istruttoria per la valutazione della comunicazione (art. 29-nonies, comma 1 TUA) – tariffa in Allegato III del decreto;
  5. alle attività di controllo (art. 29-decies, comma 3 TUA) basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione - tariffa in Allegato IV del decreto;
  6. alle visite di verifica presso l'installazione che avevano evidenziato gravi inosservanze delle condizioni autorizzative (art  29-decies, comma 11-ter TUA) - tariffa in Allegato IV del decreto.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni straordinarie (art. 29-decies, comma  4 TUA).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs 152/06 e smi (TUA) le “spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria” delle domande di AIA sono a carico del gestore, che ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui alle sopra richiamate lettere a) e b), dovrà inoltre asseverare, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione, le seguenti informazioni:

  • elenco attività di cui all'allegato VIII alla Parte II TUA condotte nell'installazione;
  • presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad AIA localizzati nel medesimo sito;
  • numero fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione alle attività;
  • numero fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione alle attività;
  • presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
  • numero fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
  • quantità giornaliera (in ton) di rifiuti pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
  • quantità giornaliera (in ton) di rifiuti non pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
  • presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione (UNI EN ISO 14001 o Regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS);
  • se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa Seveso o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
  • se l'installazione e' collocata in un SIN;
  • se nell'istanza e' richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL;
  • se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 TUA.

Il provvedimento dispone inoltre le modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie (art. 5) e dei controlli (art. 6), rimandando all’allegato VI per le modalità generali, non contabili, inerenti alla conduzione delle stesse.

Entro il 7 novembre 2017 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate, con proprio provvedimento, ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento alle disposizioni del decreto in oggetto, per le istruttorie e le attività di controllo di propria competenza. Sino alla emanazione di tali provvedimenti, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti a livello territoriale.

Nel rimandare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 12.05.2017
Documenti allegati

Recenti

17 Marzo 2025
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Delibera n. 1/2025 su nuovi criteri esonero verifiche RT e Delibera n. 2/2025 su nuova disciplina controlli a campione
Il prossimo 1° aprile 2025 entrerà in vigore la Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 che esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta .....
Leggi di +
17 Marzo 2025
FEAD NEWSLETTER N° 210 – 17 MARCH 2025
Newsletter FEAD marzo 2025
Leggi di +
17 Marzo 2025
Decreto FER X transitorio anche per biometano da fanghi - in vigore fino al 31 dicembre 2025
Lo scorso 8 marzo sulla Gazzetta ufficiale è stato inserito avviso di pubblicazione del decreto 30 dicembre 2024, n. 457 del MASE - in vigore dal 28 febbraio 2025 - che reca meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato con validità massima al 31 dicembre 2025.
Leggi di +
14 Marzo 2025
DM 127/2024 EoW rifiuti inerti - 25 marzo 2025 termine adeguamento imprese.
In relazione a quanto disposto all’articolo 8 del DM 127/2024 (EoW inerti) ricordiamo che entro il 25 marzo 2025 necessario presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai fini dell’adeguamento ai criteri del decreto.
Leggi di +
14 Marzo 2025
Istruzioni operative MASE per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici
Il MASE ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025 recante la nuova versione delle istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL